Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 40.
Art. 40.
1. La domanda per l'interdizione del minore emancipato e quella per l'interdizione o la inabilitazione del minore nell'ultimo anno della minore età devono essere proposte davanti al tribunale per i minorenni.
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