49.1 c.c. Disp. Att.
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 49.
Art. 49.
1. Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione;
il nome, il cognome, la condizione, l'età e il domicilio della persona emancipata o inabilitata;
il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato all'emancipato o all'inabilitato;
la data del provvedimento che revoca l'emancipazione o della sentenza che revoca l'inabilitazione.
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Documenti collegati:
49.2 bis c.c. Disp. Att.
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 49.2 -bis. (1)
Art. 49.2 -bis. (1)
I. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:
1) la...
fine
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