Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 50. (1)
Art. 50. (1)
1. Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso.
(1) L'articolo che così recitava: "Il giudice tutelare vigila sulla tenuta dei registri che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso. Alla fine di ogni anno fa rapporto sulla tenuta medesima al procuratore della Repubblica." è stato così sostituito dall'art. 152, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
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