Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 55.
Art. 55.
1. Le copie dei verbali e dei testamenti, che sono trasmesse alla cancelleria del tribunale (1) secondo l'articolo 622 del codice, devono, a cura, del cancelliere, essere raccolte in appositi volumi e annotate in una rubrica alfabetica generale. Le copie possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
(1) La parola: "pretore" è stata sostituita dalla parola: "tribunale" per effetto dell'art. 154, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 5.
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