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78 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 78.

Art. 78.

1. Il pubblico ufficiale, che a norma dell'articolo 1210 del codice procede al deposito di danaro, di titoli di credito o di altre cose mobili, deve redigere processo verbale della relativa operazione in conformità del successivo articolo 1212, n. 3, e dell'articolo 126 del codice di procedura civile, e consegnarne copia al depositario, nonché al creditore comparso, se la richiede.

2. Se il creditore non è stato presente, deve essergli notificata copia del processo verbale nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

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