Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 84.
Art. 84.
1. Il contratto di vendita con riserva di proprietà di macchine per prezzo superiore a euro 15,49, deve essere iscritto agli effetti previsti dal secondo comma dell'articolo 1524 del codice, nel registro istituito presso la cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione la macchina viene collocata.
2. Le sottoscrizioni delle parti devono essere autenticate, se il contratto non risulta da atto pubblico.