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88 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 88. (1)

Art. 88. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore." è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

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