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90 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 90. (1)

Art. 90. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 2091 del codice.

2. La procedura è regolata dagli articoli 85, terzo comma, 86, 87 e 88 di queste disposizioni." è stato implicitamente abrogato dal R.D.L. 9 agosto 1943.

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