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94 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 94.

Art. 94.

1. L'amministratore giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina. (1)

2. L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società. (2)

3. Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e seguenti del codice di procedura civile.

(1) Il comma che recitava: "L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo, su richiesta del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse." è stato così sostituito.

(2) Il comma che recitava: "L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente all'imprenditore." è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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