Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 99.
Art. 99.
1. Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice saranno emanate con decreto del presidente della Repubblica. (1) Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonché le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.
(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale dello Stato.
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