Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 102. (1)
Art. 102. (1)
1. Le norme per la formazione del ruolo, per la nomina e per la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e per la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto del presidente della Repubblica.
2. Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.
(1) Testo così modificato a seguito della mutata forma istituzionale, dello Stato.
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