Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 109. (1)
Art. 109. (1)
(...)
(1) L'articolo che recitava: "Per le società per azioni soggette al R.D.L. 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto, non si applicano le disposizioni del libro V del codice relative alle azioni al portatore." è stato abrogato dall'art. 111-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
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