Skip to main content

111.04 quater c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 111.4 -quater. (1)

Art. 111.4 -quater. (1)

1. La società di revisione di cui all'articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali.

(1) L'articolo che recitava: "La società di revisione di cui all'articolo 2447-ter del codice è scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma delle leggi speciali; essa non può essere una persona fisica." è stato aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 e successivamente modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

________________________________________________________

________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello