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112 c.c. Disp. Att.

SEZIONE VI - Disposizioni relative al libro VI Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 112. (1)

Art. 112. (1)

(...)

(1) L'articolo che recitava: "All'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 2682 del codice provvede con decreto motivato il tribunale in camera di consiglio sentiti il conservatore e il pubblico ministero.

2. Contro il provvedimento del tribunale è ammesso reclamo alla corte d'appello, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, da eseguirsi a cura del cancelliere.

3. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 2833 del codice. In questo caso devono essere sentite, oltre il pubblico ministero, le persone che non hanno adempiuto all'obbligo di richiedere l'iscrizione." è stato abrogato dall'art. 2, L. 21 gennaio 1983, n. 22.

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