Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 113.2 -bis. (1)
Art. 113.2 -bis. (1)
1. Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell'articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile.
2. Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie.
3. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 27 febbraio 1985, n. 52.
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