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119 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 119.

Art. 119.

1. I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima dell'1 luglio 1939, conservano la loro efficacia.

2. Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.

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