Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 124.
Art. 124.
1. La disposizione dell'articolo 286 del codice è applicabile anche per la legittimazione dei figli, (1) i cui genitori sono morti prima dell'1 luglio 1939.
(1) L'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: "figli".
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