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136 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 136.

Art. 136.

1. Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli (1) non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.

2. Possono inoltre valersi delle disposizioni degli articoli 580 e 594 i figli (1) che si trovano nelle condizioni previste dai numeri 1 e 4 dell'articolo 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente all'1 luglio 1939. (2)

3. I figli (1) indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l'assegno vitalizio anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.

(1) L'art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha disposto che nel codice civile, le parole: "figli legittimi" e "figli naturali", ovunque ricorrano, siano sostituite dalla parola: "figli".

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 febbraio 1963, n. 7 ha dichiarato l'illegittimità istituzionale dell'art. 123, co. 1 e, in conseguenza, l'illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

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