Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 143. (1)
Art. 143. (1)
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(1) L'articolo che recitava: "Alle enfiteusi, che secondo le leggi del tempo in cui furono costituite importano l'indivisibilità degli obblighi da parte degli enfiteuti anche nel caso di divisione del fondo, la disposizione del secondo comma dell'articolo 961 del codice si applica solo quando, seguita la divisione, il godimento del fondo e il pagamento del canone sono avvenuti separatamente per la durata di un decennio." è stato abrogato dall'art. 18, L. 22 luglio 1966, n. 607, in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.
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