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155.2 bis c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art.155-bis. (1)

Art.155-bis. (1)

1. L'assemblea, ai fini dell'adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all'articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all'articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 26, L. 11 dicembre 2012, n. 220, in vigore dal 17 giugno 2013.

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