Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 161.
Art. 161.
1. I crediti di somme di danaro che siano divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore nel nuovo codice, producono, da questa data, interessi di pieno diritto, anche se tale effetto non si verificava secondo le disposizioni del codice del 1865.
2. Gli interessi legali che si maturano dopo la data predetta devono essere computati al saggio stabilito dall'articolo 1284 del nuovo codice.
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