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216 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 216.

Art. 216.

1. Le società a garanzia limitata, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice nella Venezia Giulia e Tridentina, a norma del regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325 se non hanno provveduto a conformarsi al codice entro il 30 giugno 1945, sono soggette a decorrere dall'1 luglio 1945 alle nuove disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

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