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218 c.c. Disp. Att.

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 218. (1)

Art. 218. (1)

1. Le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

2. Le società in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

(1) L'articolo che recitava: "Le società poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

3. Le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni." è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

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