218 c.c. Disp. Att.
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 218. (1)
Art. 218. (1)
1. Le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
2. Le società in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.
(1) L'articolo che recitava: "Le società poste in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi anteriori.
3. Le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le nuove disposizioni." è stato così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
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Documenti collegati:
società a responsabilità limitata - scioglimento – Corte di Cassazione 2, Sentenza n. 22690 del 06/11/2015
Revoca della delibera di chiusura della liquidazione - In data anteriore al 1° gennaio 2004 - Effetti. – Corte di Cassazione 2, Sentenza n. 22690 del 06/11/2015
Qualora la delibera di chiusura della liquidazione sia stata revocata in data anteriore al 1° gennaio 2004, la società di capitali non è...
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