223.15 quinquiesdecies c.c. Disp. Att.
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 223-quinquiesdecies. (1)
Art. 223-quinquiesdecies. (1)
1. Le cooperative che non hanno adottato le clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la trasformazione in società lucrative con le maggioranze previste dall'articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.
2. In deroga all'articolo 2545-quater del codice civile, le cooperative di cui al primo comma, qualora non accedano ai benefici fiscali, devono destinare al fondo di riserva legale il venti per cento degli utili netti annuali.
3. L'obbligo di cui all'articolo 2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefìci fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai sensi dell'articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , così come modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
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