Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 231.
Art. 231.
I. Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:
1) gli atti menzionati dai numeri 10, 11 e 12 dell'articolo 2643 del codice agli effetti previsti dall'articolo 19 della legge sui libri fondiari;
2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice;
3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;
4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.
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