Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 237.
Art. 237.
1. Se il pegno è stato costituito anteriormente all'entrata in vigore del codice le condizioni per l'efficacia della prelazione sono determinate dalle leggi anteriori.
2. Si osservano invece le disposizioni del codice per ciò che concerne i poteri e gli obblighi del creditore pignoratizio.
3. Continua tuttavia ad applicarsi la disposizione del secondo comma dell'articolo 1888 del codice del 1865 se il secondo credito è divenuto esigibile anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.
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