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63.disp. att. c.c. - decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo

Disp. att. c.c. - decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo Art. 63 disp. att. c.c.

Art. 63 disp. att. c.c.

1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

2. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.

3. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

4. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

5. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto

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Articolo aggiornato con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012

Vecchio articolo in vigore fino al 12 giugno 2013

Art. 63

1. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

2. Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente.

3. In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato.

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Documenti collegati:

condominio negli edifici - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016condominio negli edifici - azioni giudiziarie - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016
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