70. disp. att. c.c. - infrazioni al regolamento di condominio
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30 marzo 1942, n. 318) Art. 70. disp. att. c.c. - infrazioni al regolamento di condominio
Art. 70. disp. att. c.c. - infrazioni al regolamento di condominio
1. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie
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Articolo aggiornato con la Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. Gazzetta n. 293 del 17 dicembre 2012
Vecchio articolo in vigore fino al 12 giugno 2013
Art. 70
1. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
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