Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo I: DEL PUBBLICO MINISTERO 1. (Richiesta di comunicazione degli atti)
Art. 1. (Richiesta di comunicazione degli atti)
In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello