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1. (Richiesta di comunicazione degli atti)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo I: DEL PUBBLICO MINISTERO 1. (Richiesta di comunicazione degli atti)

Art. 1. (Richiesta di comunicazione degli atti) 

In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l'esercizio dei poteri a lui attributi dalla legge.

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