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5. (Formazione dell'albo)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo I: DEGLI ESPERTI DELLA MAGISTRATURA DEL LAVORO 5. (Formazione dell'albo)

Art. 5. (Formazione dell'albo)

1. L'albo è tenuto dal primo presidente della corte d'appello ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore generale della Repubblica e dal presidente della sezione della corte funzionante come magistratura del lavoro.

2. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere della corte.

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