Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari 13. (Albo dei consulenti tecnici)
Art. 13. (Albo dei consulenti tecnici)
1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.
2. L'albo è diviso in categorie.
3. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.
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