15. (Iscrizione nell'albo)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari 15. (Iscrizione nell'albo)
Art. 15. (Iscrizione nell'albo)
1. Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.
2. Nessuno può essere iscritto in più di un albo.
3. Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.
4. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.
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