Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari 19. (Disciplina)
Art. 19. (Disciplina)
1. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
2. Per il giudizio disciplinare è competente il comitato indicato nell'articolo.
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