23.(Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari 23. (1) (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)
Art. 23. (1) (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi)
1. Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.
2. Per l’attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.
4. Il primo presidente della corte di appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.
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(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
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