Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo III: Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere 29. (1) [(Registri di cancelleria della pretura)]
Art. 29. (1) [(Registri di cancelleria della pretura)]