41.[(Deposito delle somme ricevute dal cancelliere)]
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo III: Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere 41. (1) [(Deposito delle somme ricevute dal cancelliere)]
Art. 41. (1) [(Deposito delle somme ricevute dal cancelliere)]