44. (Compilazione dei processi verbali)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo III: Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere 44. (Compilazione dei processi verbali)
Art 44. (Compilazione dei processi verbali)
Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l'intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell'atto e le dichiarazioni da esse rese.
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Documenti collegati:
Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere -processo verbale - dichiarazioni delle parti e dei testimoni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015
Compiti del giudice - Verbalizzazione - Modalità - Proposizione di domande a chiarimenti - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015
Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015
Nel...
fine
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