Skip to main content

47. (Ora della notificazione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo IV: Dagli atti dell'ufficiale giudiziario 47. (Ora della notificazione)

Art. 47. (Ora della notificazione)

Nella relazione di notificazione di cui all'articolo 148 del Codice, se la parte interessata lo chiede, deve essere inserita l'indicazione dell'ora nella quale la notificazione è stata eseguita.

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello