Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo IV: Dagli atti dell'ufficiale giudiziario 50. (Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami)
Art. 50. (Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami)
1. L'istanza di autorizzazione a procedere alla notificazione per pubblici proclami a norma dell'articolo 150 del codice è fatta con ricorso steso in calce all'atto.
2. Il pubblico ministero stende il suo parere di seguito al ricorso.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello