53. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo V: Delle persone che possono assistere il giudice 53. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)
Art. 53. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)
I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.