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53. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo V: Delle persone che possono assistere il giudice 53. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)

Art. 53. (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi)

I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che è tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa.

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