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68. (Istanza di conciliazione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo I: Del procedimento davanti al giudice di pace  68. (Istanza di conciliazione)

Art. 68. (Istanza di conciliazione)

1. L'istanza di conciliazione in sede non contenziosa può essere proposta al giudice di pace con ricorso o verbalmente.

2. Se l'istanza è proposta con ricorso, il giudice di pace fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

3. Se è proposta verbalmente, il giudice di pace redige di essa processo verbale e dà la disposizione di cui al comma precedente.

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