76. (Potere delle parti sui fascicoli)
Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione I: Dell'introduzione della causa 76. (Potere delle parti sui fascicoli)
Art. 76. (Potere delle parti sui fascicoli)
Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.
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Documenti collegati:
appello - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11797 del 09/06/2016
Documenti prodotti in primo grado dall'appellato - Mancata produzione in appello da parte di quest'ultimo - Onere dell'appellante di acquisirne copia, ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. -
Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un...
impugnazioni civili - appello - prove - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1462 del 22/01/2013
Appello - Natura - Specifiche censure - Necessità - Conseguenze sull'onere probatorio - Fascicolo dell'appellato contenente documenti favorevoli all'appellante e da questi non prodotti in copia - Mancata restituzione del fascicolo dell'appellato - Effetti - Onere di attivazione dell'appellato -...
prova civile - produzione di documenti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010
Fascicolo di parte - Libertà di ritiro - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9917 del 26/04/2010
In virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo...
fine
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