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79. (Sostituzione del giudice istruttore)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 79. (Sostituzione del giudice istruttore)

Art. 79. (Sostituzione del giudice istruttore)

1. La sostituzione del giudice istruttore nei casi previsti nell'articolo 174 del Codice è disposta d'ufficio o su istanza di parte.

2. L'istanza è proposta con ricorso al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto designando altro giudice della stessa sezione.

3. L'istanza e il decreto sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

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