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83.2 bis (Trattazione scritta della causa)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 83-bis. (Trattazione scritta della causa)

Art. 83-bis. (Trattazione scritta della causa)

Il giudice istruttore quando autorizza la trattazione scritta della causa, a norma dell'articolo 180 primo comma del Codice, può stabilire quale delle parti deve comunicare per prima la propria comparsa, ed il termine entro il quale l'altra parte deve rispondere.

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