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93. (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale  Sezione II: Dell'istruzione della causa 93. (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)

Art. 93. (Assistenza alla persona sottoposta all'ispezione)

Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal giudice.

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