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96. (Informazioni della pubblica amministrazione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale  Sezione II: Dell'istruzione della causa 96. (Informazioni della pubblica amministrazione)

Art. 96. (Informazioni della pubblica amministrazione)

La nota contenente le informazioni, che la pubblica amministrazione fornisce su richiesta del giudice a norma dell'articolo 213 del Codice, è inserita nel fascicolo d'ufficio.

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