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98. (Deposito di documenti fatto da pubblico depositario)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 98. (Deposito di documenti fatto da pubblico depositario)

Art. 98. (Deposito di documenti fatto da pubblico depositario)

1. Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del Codice, deve farne copia.

2. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario.

3. Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.

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