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102. (Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 102. (Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale)

Art. 102. (Ammissione d'interrogatorio o di prova testimoniale)

Nell'ordinanza che ammette l'interrogatorio o la prova testimoniale non è necessario che siano ripetuti i capitoli relativi, se il giudice fa richiamo a quelli contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa.

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