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106. (Disposizioni relative al testimone non comparso)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 106. (Disposizioni relative al testimone non comparso)

Art. 106. (Disposizioni relative al testimone non comparso)

1. Il giudice istruttore può pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 255 primo comma del Codice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

2. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

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